1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «quattrocento» e «otto».
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
3. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «duecento» e «quattro».
4. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».
1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, composto da due vice presidenti e da quattro segretari».
1. All'articolo 72 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il numero delle commissioni permanenti di ciascuna Camera non può in nessun caso superare la metà del numero totale dei ministeri.
1. All'articolo 82 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il numero totale delle commissioni d'inchiesta contemporaneamente istituite non può superare in ciascuna Camera un numero pari a un quarto del numero totale delle commissioni permanenti».
1. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il numero totale dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari non può essere superiore a cinquanta».
1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.
1. All'articolo 114 della Costituzione, al primo comma, le parole: «dalle Province,»
1. L'articolo 123, quarto comma, della Costituzione è abrogato.
1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
«È vietata l'istituzione di enti o di organi di rappresentanza politica, territoriale o istituzionale a dimensione interregionale, infraregionale o regionale.
Le funzioni amministrative che non possono essere svolte dai singoli Comuni, dalle Città metropolitane o dalla Regione devono essere attribuite ad associazioni di Comuni che si avvalgono esclusivamente degli uffici e del personale dei Comuni associati».
1. All'articolo 121 della Costituzione, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Il numero dei consiglieri di ciascuna Regione è determinato in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, ed è così determinato:
a) trenta consiglieri per le Regioni fino a tre milioni di abitanti;
b) quaranta consiglieri per le Regioni fino a quattro milioni di abitanti;
c) cinquanta consiglieri per le Regioni fino a cinque milioni di abitanti;
d) sessanta consiglieri per le Regioni con più di cinque milioni di abitanti.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è composto da non più di due vice presidenti e da quattro segretari.
Il numero delle commissioni consiliari permanenti e speciali non può in nessun caso superare il numero totale degli assessori.
I gruppi consiliari sono costituiti con un numero minimo di componenti pari a un decimo dei consiglieri assegnati alla Regione».
1. All'articolo 121 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La Giunta è composta esclusivamente da assessori. Il numero degli assessori è determinato in ogni Regione dallo statuto e non può comunque essere superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla medesima Regione».
1. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione, le parole: «un milione» sono sostituite dalle seguenti: «due milioni».
1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«t) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica, inclusa la potestà di stabilire limiti assoluti e relativi a singole spese o categorie di spesa».
2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;» sono soppresse.