PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Capo I
PARLAMENTO, ORGANI COSTITUZIONALI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1.
(Riduzione del numero dei parlamentari).

      1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «quattrocento» e «otto».
      2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

      3. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «duecento» e «quattro».
      4. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 2.
(Riduzione del numero dei componenti
dell'Ufficio di presidenza).

      1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, composto da due vice presidenti e da quattro segretari».

Art. 3.
(Limite al numero delle commissioni
parlamentari permanenti e speciali).

      1. All'articolo 72 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Il numero delle commissioni permanenti di ciascuna Camera non può in nessun caso superare la metà del numero totale dei ministeri.

 

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      Possono essere istituite commissioni speciali per funzioni di vigilanza e di controllo, in numero non superiore, per ogni legislatura, a un terzo delle commissioni permanenti. Le commissioni bicamerali sono computate separatamente sul totale riferito a ciascuna Camera».

Art. 4.
(Limite al numero
delle commissioni d'inchiesta).

      1. All'articolo 82 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il numero totale delle commissioni d'inchiesta contemporaneamente istituite non può superare in ciascuna Camera un numero pari a un quarto del numero totale delle commissioni permanenti».

Art. 5.
(Limite al numero dei membri
del Governo).

      1. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il numero totale dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari non può essere superiore a cinquanta».

Art. 6.
(Soppressione del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro).

      1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Capo II
REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 7.
(Soppressione delle Province).

      1. All'articolo 114 della Costituzione, al primo comma, le parole: «dalle Province,»

 

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e, al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.
      2. All'articolo 117 della Costituzione, al secondo comma, lettera p), le parole: «, Province» e, al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.
      3. All'articolo 118 della Costituzione, al primo comma, la parola: «Province,», al secondo comma, le parole: «, le Province» e, al quarto comma, la parola: «, Province» sono soppresse.
      4. All'articolo 119 della Costituzione, ai commi primo, secondo e sesto, le parole: «le Province,», al quarto comma, le parole: «alle Province,» e, al quinto comma, la parola: «Province,» sono soppresse.
      5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.
      6. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» e le parole: «Province e» sono soppresse.

Art. 8.
(Soppressione dei consigli
delle autonomie locali).

      1. L'articolo 123, quarto comma, della Costituzione è abrogato.

Art. 9.
(Divieto di istituzione di nuovi livelli
di rappresentanza).

      1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

      «È vietata l'istituzione di enti o di organi di rappresentanza politica, territoriale o istituzionale a dimensione interregionale, infraregionale o regionale.
      Le funzioni amministrative che non possono essere svolte dai singoli Comuni, dalle Città metropolitane o dalla Regione devono essere attribuite ad associazioni di Comuni che si avvalgono esclusivamente degli uffici e del personale dei Comuni associati».

 

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Art. 10.
(Limiti al numero dei consiglieri
regionali e delle commissioni consiliari).

      1. All'articolo 121 della Costituzione, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

      «Il numero dei consiglieri di ciascuna Regione è determinato in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, ed è così determinato:

          a) trenta consiglieri per le Regioni fino a tre milioni di abitanti;

          b) quaranta consiglieri per le Regioni fino a quattro milioni di abitanti;

          c) cinquanta consiglieri per le Regioni fino a cinque milioni di abitanti;

          d) sessanta consiglieri per le Regioni con più di cinque milioni di abitanti.

      L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è composto da non più di due vice presidenti e da quattro segretari.
      Il numero delle commissioni consiliari permanenti e speciali non può in nessun caso superare il numero totale degli assessori.
      I gruppi consiliari sono costituiti con un numero minimo di componenti pari a un decimo dei consiglieri assegnati alla Regione».

Art. 11.
(Limiti al numero dei componenti
della giunta regionale).

      1. All'articolo 121 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La Giunta è composta esclusivamente da assessori. Il numero degli assessori è determinato in ogni Regione dallo statuto e non può comunque essere superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla medesima Regione».

 

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Art. 12.
(Limiti all'istituzione di nuove Regioni).

      1. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione, le parole: «un milione» sono sostituite dalle seguenti: «due milioni».

Art. 13.
(Potestà legislativa esclusiva dello Stato sul coordinamento della finanza pubblica).

      1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «t) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica, inclusa la potestà di stabilire limiti assoluti e relativi a singole spese o categorie di spesa».

      2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;» sono soppresse.